STATUTO
STATUTO DEL COMITATO
“TERME DI SPEZZANO ALBANESE”
Art. 1 – Costituzione e denominazione
È costituito il Comitato denominato “Terme di Spezzano Albanese”, di seguito denominato semplicemente “Comitato”.
Il Comitato è un’organizzazione senza scopo di lucro, apartitica, apolitica e indipendente, costituita per perseguire esclusivamente finalità di interesse collettivo e di tutela del patrimonio termale di Spezzano Albanese.
Il Comitato opera nel rispetto della Costituzione italiana, delle leggi vigenti e dei principi di partecipazione, trasparenza, democraticità e pluralismo.
Art. 2 – Sede
Il Comitato ha sede nel Comune di Spezzano Albanese (CS).
La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Comitato, senza che ciò comporti necessariamente una modifica del presente Statuto.
Art. 3 – Finalità
Il Comitato nasce con l’obiettivo di promuovere, sostenere e tutelare la salvaguardia, il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione delle Terme di Spezzano Albanese, considerate patrimonio della comunità e parte significativa della storia, dell’identità e del patrimonio del territorio.
In particolare, il Comitato si propone di:
- a) sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza delle Terme e sulla necessità della loro tutela;
- b) promuovere iniziative volte a contrastare il degrado e l’abbandono del patrimonio termale;
- c) favorire il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione del complesso termale;
- d) promuovere il confronto e il dialogo con il Comune, gli enti pubblici, le istituzioni, gli operatori economici, le associazioni e tutti i soggetti interessati al futuro delle Terme;
- e) sollecitare le istituzioni competenti ad adottare iniziative concrete per la conservazione e il rilancio delle Terme;
- f) promuovere studi, incontri, assemblee, convegni, manifestazioni e iniziative culturali e informative sul patrimonio termale;
- g) raccogliere, ove previsto e consentito dalla legge, contributi e donazioni destinati esclusivamente al perseguimento delle finalità del Comitato;
- h) favorire la partecipazione attiva dei cittadini alle iniziative riguardanti il futuro delle Terme;
- i) promuovere la conoscenza della storia, delle tradizioni e del valore culturale, sociale, ambientale ed economico delle Terme di Spezzano Albanese;
- l) sostenere ogni iniziativa lecita e coerente con le finalità del Comitato che possa contribuire alla tutela e al recupero del patrimonio termale.
Art. 4 – Natura apartitica e apolitica
Il Comitato è apartitico e apolitico.
È pertanto escluso qualsiasi collegamento organico con partiti o movimenti politici.
Il Comitato non sostiene, promuove o finanzia candidati, partiti o movimenti politici e non può essere utilizzato per finalità elettorali o di propaganda politica.
La sua attività è esclusivamente finalizzata alla tutela e alla valorizzazione delle Terme e alla rappresentanza degli interessi civici e collettivi connessi a tale patrimonio.
L’appartenenza a un partito politico o a un movimento politico non costituisce, di per sé, motivo di esclusione dal Comitato, purché l’adesione e la partecipazione alle attività del Comitato avvengano nel rispetto del presente Statuto e della sua natura apartitica e apolitica.
Art. 5 – Assenza di scopo di lucro
Il Comitato non ha scopo di lucro.
È vietata qualsiasi distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato.
Le eventuali risorse economiche devono essere utilizzate esclusivamente per il perseguimento delle finalità indicate nel presente Statuto.
Art. 6 – Durata
Il Comitato è costituito a tempo indeterminato.
La sua durata potrà essere interrotta esclusivamente nei casi e secondo le modalità previste dal presente Statuto.
Art. 7 – Aderenti al Comitato
Possono aderire al Comitato tutte le persone fisiche che condividano le finalità espresse nel presente Statuto e che intendano contribuire alla loro realizzazione.
Possono inoltre sostenere le attività del Comitato associazioni, enti, attività economiche e altri soggetti, secondo modalità stabilite dal Comitato.
L’adesione è libera e volontaria.
Tutti gli aderenti hanno pari dignità e possono partecipare alle attività del Comitato secondo quanto previsto dal presente Statuto.
Art. 8 – Diritti e doveri degli aderenti
Gli aderenti hanno diritto di:
- partecipare alle assemblee;
- esprimere la propria opinione sulle attività del Comitato;
- partecipare alle iniziative promosse dal Comitato;
- proporre iniziative coerenti con le finalità statutarie;
- essere informati sulle attività e sulla gestione economica del Comitato.
Gli aderenti sono tenuti a:
- rispettare il presente Statuto;
- rispettare le deliberazioni degli organi del Comitato;
- contribuire, secondo le proprie possibilità, alla realizzazione delle finalità comuni;
- mantenere comportamenti coerenti con i principi di correttezza, rispetto e trasparenza.
Art. 8 – Diritti e doveri degli aderenti
Gli aderenti hanno diritto di:
- partecipare alle assemblee;
- esprimere la propria opinione sulle attività del Comitato;
- partecipare alle iniziative promosse dal Comitato;
- proporre iniziative coerenti con le finalità statutarie;
- essere informati sulle attività e sulla gestione economica del Comitato.
Gli aderenti sono tenuti a:
- rispettare il presente Statuto;
- rispettare le deliberazioni degli organi del Comitato;
- contribuire, secondo le proprie possibilità, alla realizzazione delle finalità comuni;
- mantenere comportamenti coerenti con i principi di correttezza, rispetto e trasparenza.
Art. 9 – Organi del Comitato
Sono organi del Comitato:
- l’Assemblea degli aderenti;
- il Presidente;
- il Comitato Direttivo.
Le cariche sono svolte, di norma, a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento delle attività del Comitato.
Art. 10 – Assemblea degli aderenti
L’Assemblea è l’organo rappresentativo degli aderenti al Comitato.
Spetta all’Assemblea:
- approvare gli indirizzi generali del Comitato;
- eleggere e revocare, secondo le modalità previste dal presente Statuto, il Presidente e i componenti del Comitato Direttivo;
- approvare eventuali modifiche dello Statuto;
- esaminare e approvare il rendiconto delle attività e della gestione economica;
- deliberare sulle questioni di particolare rilevanza per il Comitato;
- deliberare lo scioglimento del Comitato.
Art. 11 – Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea è convocata dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario e, comunque, almeno una volta all’anno.
L’Assemblea deve inoltre essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli aderenti.
La convocazione deve indicare data, ora, luogo e ordine del giorno e deve essere comunicata agli aderenti con un preavviso di almeno sette giorni, salvo casi di particolare urgenza.
Art. 12 – Deliberazioni dell’Assemblea
Ogni aderente ha diritto a un voto.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.
Per le modifiche dello Statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei presenti.
Per lo scioglimento del Comitato è richiesta la maggioranza dei tre quarti degli aderenti.
Art. 13 – Presidente
Il Presidente:
- rappresenta il Comitato nei rapporti con soggetti pubblici e privati;
- convoca e presiede l’Assemblea;
- convoca e presiede il Comitato Direttivo;
- cura l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Comitato Direttivo;
- sovrintende alle attività del Comitato;
- garantisce il rispetto del presente Statuto.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito da un componente del Comitato Direttivo individuato secondo le modalità stabilite dal Direttivo.
Art. 14 – Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo è composto da un numero di membri stabilito dall’Assemblea, comunque non inferiore a tre.
Il Comitato Direttivo:
- attua le decisioni dell’Assemblea;
- programma le attività del Comitato;
- predispone il rendiconto delle attività e della gestione economica;
- delibera sulle iniziative da intraprendere;
- cura i rapporti con istituzioni, enti, associazioni e cittadini;
- può istituire gruppi di lavoro o commissioni tematiche.
Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Art. 15 – Risorse economiche
Il Comitato può disporre delle seguenti risorse:
- contributi volontari degli aderenti;
- donazioni;
- contributi di enti pubblici o privati;
- raccolte fondi effettuate nel rispetto della normativa vigente;
- eventuali altre entrate compatibili con le finalità e la natura non lucrativa del Comitato.
Tutte le risorse devono essere destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità statutarie.
Art. 16 – Trasparenza e rendicontazione
Il Comitato opera secondo criteri di trasparenza e correttezza.
Le entrate e le uscite devono essere documentate e registrate.
Il rendiconto della gestione economica deve essere sottoposto annualmente all’approvazione dell’Assemblea.
Il Comitato si impegna a informare periodicamente gli aderenti e la cittadinanza sulle attività svolte e sull’utilizzo delle eventuali risorse raccolte.
Art. 17 – Raccolta di fondi
Eventuali raccolte di fondi destinate alle finalità del Comitato devono essere effettuate in modo trasparente e nel rispetto della normativa vigente.
Qualora vengano raccolte somme specificamente destinate a interventi o iniziative riguardanti le Terme, dovrà essere garantita la tracciabilità e la corretta destinazione delle somme raccolte.
Art. 18 – Rapporti con il Comune e con le istituzioni
Il Comitato, nello svolgimento delle proprie attività, può instaurare rapporti di collaborazione e interlocuzione con il Comune di Spezzano Albanese, con la Regione Calabria, con gli enti territoriali, con le istituzioni competenti e con altri soggetti pubblici o privati.
Tali rapporti saranno improntati alla collaborazione, al confronto e alla tutela dell’interesse collettivo, nel rispetto dell’autonomia e dell’indipendenza del Comitato.
Il Comitato non assume funzioni proprie degli enti pubblici né sostituisce le competenze delle istituzioni.
Art. 19 – Modifiche dello Statuto
Il presente Statuto può essere modificato dall’Assemblea con le maggioranze previste dall’art. 12.
Le modifiche devono essere formalizzate e rese conoscibili agli aderenti.
Art. 20 – Scioglimento
Lo scioglimento del Comitato è deliberato dall’Assemblea con la maggioranza prevista dall’art. 12.
In caso di scioglimento, eventuali fondi residui, dopo la liquidazione delle obbligazioni assunte, saranno destinati a finalità di interesse generale e coerenti con gli scopi perseguiti dal Comitato, secondo quanto deliberato dall’Assemblea e nel rispetto della normativa applicabile.
Art. 21 – Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.
