Le vicende legali
- 2006 contratto Rep. N. 30649 del 4.9.2006 di cessione con società Calabria Terme e Salute srl con canone annuale di 255.000.000 € per 25 anni
(scritto in delibera di giunta n. 3 del 12.1.2023) - 2010 la società non paga (scritto in delibera di giunta n. 3 del 12.1.2023)
- 2011 il Comune ha notificato atto di risoluzione in danno alla Calabria Terme (scritto nella delibera giunta n. 62 del 3.6.2021)
- 2011 Calabria Terme formulava atto di citazione verso il Comune per ottenere la declaratoria di illegittimità, invalidità e inefficacia del provvedimento per morosità del contratto
(scritto nella delibera giunta n.62 del 3.6.2021)
- 2013 il Tribunale di Castrovillari con sentenza 803/13 rigettava la domanda di Calabria Terme dichiarando risolto il contratto
(scritto in delibera di giunta n. 3 del 12.1.2023)
- 2014 emissione Decreto Ingiuntivo n. 526/2014 per pagamento del dovuto. (scritto nella delibera di giunta n. 62 del 3.6.2021)
VITTORIA DEL COMUNE che ottiene la risoluzione del contratto, e il Decreto Ingiuntivo (D.I.) di pagamento del dovuto
- 2020 la Corte di Appello di CZ con Sentenza 137/2020 dà all’Ente il pieno possesso delle Terme. (scritto nella delibera di giunta n. 3 del 12.1.2023)
VITTORIA DEL COMUNE che ottiene il possesso delle Terme
- 2021 il Tribunale di Castrovillari con Sentenza 330/2021 ribalta tutto, tra cui il D.I. n. 526/14 ma non la sentenza n. 137/2020 per cui il comune comunque rimane in pieno possesso delle Terme.
(scritto in delibera di giunta n. 3 del 12.1.2023)
SCONFITTA DEL COMUNE E VITTORIA di Calabria Terme che vanifica tutte le vittorie del Comune, tranne quella della Corte d’ Appello n. 137/20 di CZ del possesso delle Terme.
Si legge testualmente nella delibera di giunta n. 62 del 3.6.2021
“Il Tribunale Ordinario di Castrovillari sezione Civile con Sentenza n.
330/2021 ha revocato il Decreto Ingiuntivo n. 526/2014 ed ha altresì dichiarato il difetto di competenza del Tribunale Civile di Castrovillari per essere la controversia devoluta alla decisione di un arbitro rituale, assegnando alle parti un termine perentorio di tre mesi dalla pronuncia della sentenza per la riassunzione dinnanzi al Collegio Arbitrale”.
Il Tribunale di Castrovillari ha praticamente dato un colpo di spugna a tutto quello che era accaduto legalmente in 10 anni, dal 2011 al 2021, non era valido più niente, solo tempo e soldi spesi per l’ente, rimaneva valida solo la Sent. 330/20 del possesso.
MA PERCHE’ ERA SUCCESSO IL RIBALTAMENTO?
Un errore madornale, incredibile: invece di rivolgersi al Collegio Arbitrale come sancito all’art. 10 del contratto di concessione del 2006, l’Ente si rivolge, con grave errore, al Tribunale di Castrovillari. Inaudito, imbarazzante, senza parole.
IL COMUNE PERDE TUTTO, VITTORIA COMPLETA DI CALABRIA TERME (SOLO IL POSSESSO RIMANE) E REVOCATO IL D.I. DI PAGAMENTO. E intanto le casse comunali languono.
E infatti la Delibera di Giunta n. 3 del 12.01.2023 dice:
“A tutt’oggi , sebbene l’immobile sia rientrato nel pieno possesso del Comune di Spezzano Albanese nulla è stato versato nelle casse dell’Ente da parte della società Calabria Terme in modo spontaneo per l’estinzione del proprio debito in favore del Comune scaturente dalla data di presentazione del DI, di cui ad oggi la vertenza è ancora in corso,”
Ma non è finita, c’è la puntata successiva, c’è ancora una sconfitta legale recente, legata sempre alle Terme. L’Ente fa appello alla sentenza che io chiamo “cancella-tutto” 330/20, infatti è scritto testualmente nella delibera di giunta n. 3 del 12.01.2023 “l’Ente ha dato l’incarico all’avv. Massimo Urso di presentare atto di appello dinnanzi alla Corte di Appello di CZ avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 330/21”
Ma anche qui nasce la sconfitta, perché la sentenza n. 587/2024 della Corte di Appello di CZ, boccia l’appello del comune e il recupero in favore dell’Ente dei canoni concessori maturati e scaduti ma non versati da parte della società Calabria Terme
La Determina del SETTORE I – AMMINISTRATIVO DETERMINA n.109
del 23.07.2024 cita:
“PRESO ATTO che con la citata sentenza n. 587/2024, la C.d.A ha dichiarato improponibile l’Appello promosso dall’Ente avverso la sentenza n. 330/2021 emessa dal Tribunale di Castrovillari (Cs);
l’Ente è stato condannato alla refusione delle spese di lite nella misura di €6946,00 oltre Iva, CPA e spese generali al 15%, in favore del legale della controparte;” Tot. €8.307,42
L’ente ha comunque fatto ricorso alla Sent. 587/24 in Cassazione, si vedrà come va a finire.
